Le quote di partecipazione

Ultima modifica 22 maggio 2023

La quota di rappresentanza nell’Ente di ciascun Comune viene stabilita in ragione dei canoni demaniali effettivamente riscossi ogni anno e della lunghezza delle coste lacuali di ogni comune. Dal momento dell’attivazione di altri servizi, facenti parte degli scopi dell’Autorità, l’Assemblea individuerà appositi indici che tengano conto dell’apporto specifico di ogni ente aderente. Le Province partecipano in ragione del 10 per mille, in proporzione all’effettiva quota versata all’Autorità. Tale quota sarà almeno pari ai fondi erogati annualmente dalla Regione alle Province per l’espletamento delle funzioni delegate in base alla legge regionale 6/2012 in materia di navigazione interna.
Le quote di rappresentanza determinano unicamente ed esclusivamente il peso del voto di ogni singolo Comune o dell’Unione dei Comuni aderente all’interno dell’Assemblea dell’Ente, vengono utilizzate come metodo statistico per la rappresentazione dei risultati di esercizio e non rappresentano alcuna quota di proprietà o di partecipazione al patrimonio dell’Ente.

Quote di partecipazione


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