Mission

Ultima modifica 15 maggio 2023

L’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori è un Ente Pubblico non economico costituito, ai sensi della legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012, dai Comuni e le Province rivierasche dei laghi di Alserio, Annone, Garlate, Lario, Montorfano, Novate Mezzola, Olginate, Pusiano e Segrino. Come indicato dall’art. 2 dello Statuto, l’Autorità di Bacino esercita per gli Enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza le seguenti funzioni:
  1. rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l’accertamento e la riscossione dei canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
  2. rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e con gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell’articolo 91 del d.p.r. n. 631/1949.
  3. autorizzazioni alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 («Regolamento per la navigazione interna»), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;
  4. autorizzazioni all’uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti e sentiti i Comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche;
  5. iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli n. 67, 146 e 147 del d.p.r. 631/1949;
  6. rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del «Codice della navigazione» e degli articoli 36, 67 e 69 del d.p.r. n. 631/1949;
  7. vigilanza sull’attività delle scuole nautiche ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431(«Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche»);
  8. autorizzazione di apertura delle scuole nautiche.
Spetta altresì all’Autorità l’attuazione, anche in qualità di stazione appaltante per i Comuni associati, del programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all’art. 12 della Legge e il rilascio del preventivo parere che i Comuni non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi. L’Autorità può gestire servizi ed esercitare attività finalizzate alla manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, valorizzazione, studio e promozione del demanio idrico e della navigazione interna, delle sue infrastrutture e delle attività economiche presenti sul territorio dei Comuni rivieraschi dei Laghi del Bacino, nonché in ambiti territoriali limitrofi o comunque funzionali al demanio della navigazione interna. Tali attività non autoritative devono essere gestite in regime di equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione. Tra le attività di specifica competenza rientrano:
 
a. i servizi e le attività conferiti all’Ente dalla Regione Lombardia in forza di leggi, convenzioni o accordi;
b. i servizi e le attività conferiti dalle Province di Como e di Lecco e dai Comuni rivieraschi dei Laghi del Bacino in forza di convenzioni o accordi;
c. i servizi e le attività conferiti da enti, pubblici o privati, riconducibili alle finalità previste nel presente comma.
 
L’Autorità assume tutte le iniziative atte a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, può eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della finalità sociali, può costituire o assumere partecipazioni in società o Enti aventi scopi analoghi od affini, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati. L’Autorità di Bacino potrà gestire, tramite convenzione, il servizio pubblico di navigazione di linea regionale e il relativo piano economico di sviluppo e di potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi, senza costi a suo carico.

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